Le cosiddette indagini preventive e difensive sono uno strumento valido per sostenere il principio di parità tra accusa e difesa. Sono state introdotte nel nostro ordinamento grazie alla Legge 7 dicembre 2000 n. 397 (“Disposizioni in materia di indagini difensive”) e costituiscono parte integrante del sistema processuale, che è basato proprio sul principio accusatorio. Questa tipologia di indagine può dividersi in due categorie di investigazione: da un lato l’indagine da fonti dichiarative, dall’altro le investigazioni dirette.
Atlantica Investigazioni effettua investigazioni difensive e preliminari operando al fianco di studi legali penali. Ogni richiesta, ogni casistica è seguita dal nostro staff specializzato, partendo dalla presa dell’incarico (su apposito mandato), per arrivare alla consegna finale con tanto di relazione sugli esiti.
Le indagini difensive sono attività complesse che devono essere svolte con massima conoscenza delle leggi, del sistema giudiziario e delle norme investigative così da non rischiare di invalidare il procedimento penale. Vengono richieste per sostenere una tesi difensiva che un legale andrà ad adottare in fase dibattimentale.
Il difensore può quindi svolgere queste indagini con l’aiuto della nostra agenzia investigativa per la raccolta di indizi validi e utilizzabili in sede giudiziale. Il nostro lavoro è dunque quello di ricercare delle fonti e tutti i mezzi di prova operando su due strade precise: ricerca tipica (atti disciplinati e previsti dal codice) e ricerca atipica.
Un’investigazione difensiva può essere esercitata da parte del difensore, attraverso il conferimento dell’incarico, con un atto scritto, in qualsiasi fase del procedimento. Atlantica Investigazioni si impegna a offrire il servizio di indagini preventive anche prima che un dato procedimento penale venga attivato.
L’investigazione preventiva può essere una risorsa valida soprattutto se si entra nel campo di una persona offesa. In linea generale gli elementi raccolti dal difensore possono essere utilizzati quindi durante la fase delle indagini preliminari (commi 1 e 2 dell’art. 391 octies del codice di procedura penale), nel momento in cui quando il GIP deve adottare una decisione con o senza parte privata. Gli elementi possono anche essere usati nell’arco di tempo che va dalla richiesta di rinvio a giudizio e l’inizio della discussione in udienza preliminare.
Nessun investigatore privato può condurre indagini su WhatsApp. Se la richiesta è diversa, è possibile porre qualsiasi domanda con assoluta riservatezza.